Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004


 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

     1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
    1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
    2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

    2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

    3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

 

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

     1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

    2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

    3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

 

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

     1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

    2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

    2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

    3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

 

Art. 5.

(Attività formative)

     1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

 

Art. 6.

(Vigilanza)

     1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

    2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

    3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

 

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

     1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

 

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

     1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

    2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

    3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

 

Art. 9.

(Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI


Legge 473/1993 del 22 novembre 1993 in modifica dell'art. 727 C.P. 
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 1993. 
Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezziparticolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. 
La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita' commerciale o di servizo e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attivita' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini ñ legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
SI PROCLAMA:
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l'uomo, in quanto specie animale, non puÊ attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. 
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrõ essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; 
b) se la soppressione di un animale ñ necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nñ angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertõ, anche se a fini educativi, ñ contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertõ che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili ñ contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita';
b) l'abbandono di un animale ñ un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensitõ di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo . 
Obblighi e responsabilità
Le leggi che regolamentano la detenzione dei cani sono : legge regione Lombardia n.30 del novembre 1987 e Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo numero 281 del 14 agosto 1991.

In pratica: il neo possessore del cane , cucciolo o adulto , deve comunicare entro 7 – 15 giorni il possesso del medesimo. La competenza di organizzare l'anagrafe canina e' data ai comuni e alle A.S.S.L.In alcuni comuni sono presenti i moduli per l'anagrafe in altri si delega l'Unita' Sanitaria. 
In quel momento viene assegnato il famoso numero di tatuaggio. Se il cane ha già un numero di tatuaggio, vedi cani di razza iscritti Enci, viene presa nota del numero già presente e farà fede lo stesso per l'identificazione del soggetto.

Il padrone dovra' a sue spese, entro 6 mesi , far apporre il tatuaggio da parte di un veterinario libero professionista autorizzato oppure potrà rivolgersi all'azienda sanitaria per usufruire dei veterinari di azienda. Tatuato il cane viene redatto un certificato che ritorna a chi ha dato il numero di tatuaggio e serve a confermare l'effettivo tatuaggio indelebile. 

Ad oggi esiste un secondo metodo di identificazione: il microchip. Molto semplice ed economico ha una sicurezza maggiore poiché e' impossibile la contraffazione dello stesso. Le modalità di applicazione consistono in una semplice iniezione con una siringa che introduce sottocute a livello del collo a sinistra un piccolo cilindretto di metallo. Questo emette , avvicinando un apposito lettore, un codice univoco che appare sul display del lettore stesso. Purtroppo ad oggi la regione Lombardia non ha ancora approvato questo metodo identificativo ma manca poco...

I cani devono essere condotti nei luoghi pubblici al guinzaglio o museruola. I comuni possono redigere normative più severe obbligando a tutti e due gli strumenti. Il padrone deve munirsi di sacchetto o paletta igienica e assolvere immediatamente all'asportazione delle deiezioni del suo animale.Alcuni luoghi pubblici quali bar e negozi alimentari presentano per legge un cartello che vieta l'entrata dei cani.Si prega di rispettare tale divieto. In ogni caso il buon senso e l'educazione del nostro cane sono il fattore discriminante. Io personalmente porto il mio cane nei week end nei bar e ristoranti ma non si muove da sotto il tavolo anche in presenza di altri cani.

Buona norma e' comunque fare una estensione all'assicurazione di famiglia in modo di estendere la responsabilità ai danni che può provocare il beniamino di famiglia.

Come precedentemente ricordato non esistono vaccinazioni o profilassi obbligatorie sul territorio nazionale.Gli obblighi esistono sempre per l'espatrio o le grandi isole Sardegna e Sicilia.

I cani non possono essere detenuti alla catena fissa. Unica deroga la catena con il filo che 
possa permettere più movimento al soggetto. Le condizioni igieniche del luogo e del soggetto devono essere dignitose. Maltrattamenti , incuria , abbandono o affamare e assetare un cane sono perseguibili secondo l'art. 727 del codice penale e portano sino alla reclusione e severe ammende. Viceversa il padrone deve garantire che il cane non rechi disturbo ai vicini con ululati 
e continuo abbaiare così come non permettere allo stesso di sconfinare nelle proprietà altrui e peggio ancora in strada. 

Nei condomini possono essere tenuti cani e altri animali domestici a meno che nel contratto e 
nel regolamento condominiale non sia espressamente sottoscritto l'impegno a non tenere gli stessi. Molte sentenze hanno dato ragione a affittuari che detenevano animali contro la volontà del locatore. Un dubbio mi assale a proposito del numero dei cani che possono essere detenuti. Dovrebbe esistere una normativa limitante il numero ma non mi ricordo .
Cani e leggi 
La legge 281 del 1991 configura gli animali come autonomi soggetti di diritto destinatari di specifica tutela. Con questa legge lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà ed il maltrattamento verso di essi, nonché il loro abbandono. A norma di questa legge inoltre i cani vaganti non possono più essere soppressi ne destinati alla sperimentazione. I cani ricoverati nei canili vengono tatuati e se non reclamati entro 60 giorni vengono destinati a privati che diano garanzie di buon trattamento.

L’articolo 5 di questa legge fissa le sanzioni per chi abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione: da 300mila a 1 milione per chi commette tale reato.
Cani ed anagrafe
L'anagrafe canina è il registro della popolazione canina esistente in ogni comune. L’iscrizione all’anagrafe è gratuita e deve essere fatta entro 15 giorni dall’acquisto del cane. In caso di cessione, di smarrimento o decesso del cane stesso bisogna comunicare il fatto all’anagrafe entro lo stesso termine di 15 giorni.
Cani e trasporti
Le aziende tranviarie ammettono di regola su tram ed autobus solo cani per non vedenti, per cacciatori e quelli di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio.
Maltrattamento animali
Il maltrattamento e l’uccisione degli animali è un reato perseguito dal codice penale con la legge 473 del 1993. Denunciare una persona ai sensi dell’art. 727 del codice penale è semplice e non si rischia nulla. Qui di seguito un esempio di denuncia penale: 

All’Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica

Presso la pretura di ………………………….
Il sottoscritto………………………., nato a ..……………… il …………..
Residente in………………………. Via………………… tel. ………………. 
Con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza della S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.

Il giorno………………… alle ore……….. in località………………………….. ( ) 
……………………………………………………………………………………
ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori…………………………………
il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che voglia procedere penalmente contro il signor………………… per il reato di cui all’art. 727 codice penale.

Con ossequio
Luogo, data
Firma